Nuovo Decreto attuativo della Legge 90/2013: le novità!

Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici Per il calcolo della prestazione energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici si adottano le norme tecniche seguenti:

  • UNI/TS 11300 – parte 1, 2, 3, 4
  • UNI EN 15193
  • Raccomandazione CTI 14/2013
Indici di prestazione energetica La prestazione energetica è definita sostanzialmente attraverso:

  • Indice di prestazione climatizzazione invernale ed estiva
  • Indice di prestazione produzione acqua calda sanitaria
  • Indice di prestazione ventilazione
  • Indice di prestazione illuminazione
  • Indice di prestazione trasporto di persone e cose

L’indice di prestazione globale è la somma di tutti gli indici elencati.

Applicazione graduale in relazione alla tipologia di intervento Il nuovo decreto prevede l’applicazione graduale del tipo di intervento, e per ogni intervento sono previsti requisiti differenti. Vengono definiti due tipi di ristrutturazione importante:A) Ristrutturazione importante di primo livello, interventi con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, con rifacimento dell’impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva.B) Ristrutturazione importante di secondo livello, interventi con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Edificio di riferimento L’edificio di riferimento è un edificio identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e condizioni al contorno ed avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati e dotati di impianti di riferimento
Edifici a energia quasi zero Un edificio a energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione energetica. Sono edifici ad energia quasi zero sia gli edifici esistenti che di nuova costruzione, purchè rispettino contemporaneamente i due requisiti seguenti:1)    I requisiti previsti dal nuovo decreto e determinati con i valori vigenti da gennaio 2019 per gli edifici pubblici e da gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;2)   Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili dell’allegato 3 del D. Lgs. 28/2011.
Diagnosi energetica Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici, con potenza nominale >= 100 kW, compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo condomino, occorre effettuare la diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto diverse soluzioni impiantistiche e l’analisi costi/benefici.La diagnosi energetica deve considerare le opzioni seguenti:

  • Impianto centralizzato con caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore
  • Impianto centralizzato con pompa di calore elettrica o a gas contabilizzazione e termoregolazione del calore
  • Possibile integrazione con solari termici
  • Impianto centralizzato di cogenerazione
  • Stazione di cogenerazione efficiente
  • Per il non residenziale, installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti