La regione Sicilia con la Legge
6/2010 prevede
che l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia redatto
secondo il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e le “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica” di cui al D. M. 26 giugno 2009.Anche
per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per
gli elementi essenziali del sistema di certificazione, occorre far riferimento
al Dlgs 192/2005 e alle “Linee guida nazionali”. In caso di compravendita o di
locazione di un edificio, l’ACE deve essere redatto in tempo utile per essere
reso disponibile al momento della stipula dell’atto. In
attesa dell’emanazione del decreto che dovrà individuare i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento dei Certificatori Energetici,
previsto dal
D. Lgs
192/2005, la norma siciliana rimanda all’allegato III del D.Lgs. 115/08.
Nulla di diverso, rispetto alla normativa nazionale.
Presso la Regione sarà istituito un elenco dei soggetti abilitati al rilascio
dell’ACE che – fino all’emanazione del suddetto decreto nazionale – costituisce
una procedura di pre-accreditamento dei certificatori.
L’attestato di certificazione energetica per gli immobili
siti nella Regione Siciliana deve essere redatto da un tecnico abilitato (così
come definito dall’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)
estraneo alla progettazione e alla direzione lavori e iscritto ad un elenco
regionale di soggetti abilitati al rilascio dell’attestato.
La richiesta di
iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al
dipartimento regionale dell’energia, che curerà la tenuta e l’aggiornamento
dello stesso. La richiesta deve essere presentata secondo il modello di cui
all’allegato A del decreto, a cui seguirà il rilascio di un numero
identificativo personale attestante l’iscrizione nell’elenco regionale dei
soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di
certificazione energetica da inviare all’amministrazione regionale.
A partire
dal 21 settembre 2011 (180° giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta),
tutti gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo
regionale del soggetto certificatore, non saranno ritenuti validi.