Fattura elettronica: tutti i soggetti esclusi dall’obbligo

Chi sono i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019? Il Decreto Fiscale 119/2018 ha modificato l’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C dal 2019, tenendo conto anche dell’intervento del Garante della Privicy.

I soggetti esclusi dall’obbligo

I titolari di partita IVA in regime dei minimi o regime di vantaggio, (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) e in regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014), ovvero imprese e lavoratori autonomi che dal 1° gennaio 2019 non supereranno il limite di 65.000 euro di fatturato annuo, per effetto delle novità che saranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, e che sono esonerati dagli adempimenti IVA.

I “piccoli produttori agricoli” (art. 34, comma 6, del DPR 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

I medici e le farmacie, per i dati già inviati tramite il sistema TS, e l’esonero è solo per l’anno 2019.

Le associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000 euro di fatturato.

Rientrato nella categoria degli esonerati dalla fatturazione elettronica anche:

  • Le aziende sanitarie locali,
  • Le aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
  • I medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
  • Le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • Le strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • Gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • Gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;

Sono esonerati dalla fattura elettronica anche gli iscritti agli albi professionali degli:

  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche ed ostetrici;
  • medici veterinari;
  • tecnici sanitari di radiologia medica.

 

ATTENZIONE

I soggetti esclusi sono esonerati dalla sola EMISSIONE di fatture elettroniche. Questo vuol dire che ad esempio i soggetti che applicano il regime forfettario devono attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche. Inoltre, i soggetti esclusi a titolo facoltativo possono aderire alla fatturazione elettronica B2B e B2C visto che presto diventerà uno standard.