L’Agenzia delle Entrate ha confermato che restano valide le regole che consentono di predisporre la fattura elettronica differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione di servizi o della cessione dei beni. Dal punto di vista operativo, questa disposizione consente all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

Fattura elettronica differita per le prestazioni professionali

Per le prestazioni professionali, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito come l’art.21, comma 4 lett. a), del DPR n. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi. Si può ricorrere alla fattura proforma o avviso di parcella, ossia una sorta di promemoria per il cliente con la somma dovuta. Il documento per essere a norma deve contenere:

  • Descrizione dell’operazione
  • Data di effettuazione
  • Identificativi delle parti contraenti

Una volta che il cliente ha effettuato il pagamento sarà emessa la fattura elettronica vera e propria. Il proforma può essere consegnato con le consuete modalità (a mano o per posta elettronica) senza alcuna formalità dato che si tratta solo di un documento necessario a ricordare un obbligo di pagamento. La fattura elettronica vera e propria dovrà comunque essere emessa nei tempi prescritti, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione.

Fattura elettronica differita per la fornitura di beni

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni, pertanto per le cessioni di beni questo obbligo è soddisfatto indicando i riferimenti dei documenti di trasporto, senza necessità di allegarli. La fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT (documento di trasporto) o del documento idoneo. I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.