Pubblicata nelle scorse ore in Gazzetta Ufficiale e pronta ad entrare in vigore dal prossimo primo febbraio, la Legge 238/2021 del 23 dicembre, che recepisce la Legge Europea 2019-20, è composta da 48 articoli che toccano e modificano la normativa in diversi campi: tra questi anche il Codice dei Contratti.

Codice dei Contratti: cosa cambia?

L’articolo 10 della Legge, come detto, tocca anche l’attuale Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) concretizzando alcune novità riguardanti le responsabilità del progettista e del Direttore dei Lavori all’interno delle procedure di gara. Al contempo viene anticipata anche l’emanazione di un futuro decreto che sarà chiamato a stabilire le “violazioni non definitive” in materia contributiva e previdenziale che ostano alla partecipazione all’appalto di un operatore economico.

La Legge Europea contribuisce a risolvere alcuni aspetti della Procedura di infrazione n. 2018/2273 con la quale l’UE ha contestato all’Italia l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee apportando alcune modifiche proprio al Codice dei Contratti.

Codice dei Contratti 2022: il Progettista e le consulenze

All’interno del comma 8 dell’articolo 31 del Codice dei Contratti viene prevista la possibilità, da parte del progettista, di «affidare  a  terzi  attività  di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività».

Codice dei Contratti 2022: il Direttore dei Lavori e gli stati di avanzamento

All’interno dell’articolo 113-bis sono state aggiunte alcune novità in merito al ruolo del Direttore dei Lavori nell’avanzamento dei lavori: egli, infatti, deve accertare le condizioni contrattuali per lo stato d’avanzamento, trasmettere la comunicazione sull’adozione dello stato d’avanzamento al Responsabile Unico del Procedimento ed emettere il certificato di pagamento. A questo segue l’emissione di fattura da parte dell’esecutore: questa azione non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Codice dei Contratti 2022: l’esclusione dall’appalto

Come detto, almeno dal punto di vista fiscale, si attende ancora un decreto che definisca le condizioni di operatività ed i limiti della causa di esclusione di un operatore economico da un appalto. Le prime modifiche in questo senso, comunque, sono contenute nell’articolo 80 all’interno del quale è stata rettificata la possibilità di esclusione di un partecipante alla procedura d’appalto alla luce di provate e gravi violazioni fiscali e previdenziali (definite dall’articolo 80 stesso). Le violazioni, comunque, devono essere correlate al valore dell’appalto e di importo non inferiore a 35mila euro.

Codice dei Contratti 2022: il subappalto nei settori ordinari

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto opere, lavori, servizi o forniture previste nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

  • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
  • all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Viene abrogato, infine, l’obbligo, presente nel comma 6, dell’indicazione della terna di subappaltatori.