In vigore la Legge 108/2021 che apporta le semplificazioni per il Superbonus da sabato 31 luglio 2021.

Sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

Il Superbonus 110%: miglioramento e semplificazione

Gli addetti ai lavori erano da tempo in attesa delle norme tese a migliorare e semplificare l’accesso agli incentivi fiscali messi a punto dal Decreto Rilancio. Vediamo insieme le novità, la Legge, infatti, introduce tre nuovi commi all’articolo 119 del D. L. 34/2020 e s.m.i.:

comma 13-ter  –  Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a)mancata presentazione della CILA;
b)interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c)assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d)non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14″.

comma 13-quater  –  Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento

comma 13-quinquies – In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 24 del DPR 380/2001.

Cosa cambia?

Gli interventi possono essere considerati di “manutenzione ordinaria” ed avviati a seguito della presentazione della CILA (la quale non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001) per il Superbonus che, è bene ricordarlo, non sana eventuali abusi edilizi pregressi.

A tal proposito, l’agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi segnalati ai punti a), b), c) e d) previsti dal comma 13-ter della Legge 108/21.

Gli interventi di edilizia libera, realizzati contestualmente, possono essere descritti all’interno della CILA per il Superbonus. Eventuali varianti, invece, possono essere integrate a fine lavori sempre tramite la CILA. Al termine dei valori non è richiesta la SCA, la Segnalazione Certificata di Agibilità.