Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” – Edizione 2 in vigore dal 15 settembre 2015

Il 17 luglio 2015 L’ENAC rende disponibile la seconda edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto. Il Regolamento intende fornire le risposte alle tematiche sottese allo sviluppo delle attività condotte con APR,  proponendo un approccio bilanciato ai temi della sicurezza che tenga conto delle caratteristiche tecniche ed operative dei sistemi a pilotaggio remoto, delle modalità di occupazione dello spazio aereo, del contributo conferito dalla capacità di gestione dell’operatore e dalla qualificazione dei piloti di tali mezzi.

DJI Phantom 3 con radio comando
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Vediamo le principali modifiche:
1  Requisiti generali.
Viene introdotta una nuova tipologia di utilizzo, l’attività di ricerca e sviluppo, che consente lo svolgimento di attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti,  nuove installazioni, tecniche di impiego od usi. Questa attività è soggetta ad autorizzazione ENAC.
2 Cambiano le operazioni specializzate.

Le operazioni specializzate non critiche, ossia quelle che possono essere effettuate previa dichiarazione, sono significativamente ampliate.
Restano invariate le esclusioni delle aree congestionate, assembramenti di persone e agglomerati urbani, ma ad essi si aggiungono soltanto le “infrastrutture sensibili”. L’ articolo 24,  applicato a tutti i tipi di operazioni, critiche e non, regola le operazioni in VLOS (visual line of sight), consentendo il volo fino a una distanza massima di 500 metri e fino a un’altezza massima di 150.  Si tratta di limiti molto più elevati rispetto a prima.  Tra l’altro, possono essere autorizzate dall’ENAC distanze e altezze superiori, previa presentazione di adeguata valutazione del rischio. Permane, ovviamente, il divieto di effettuare operazioni all’interno delle ATZ (aerodrome traffic zone) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio, e a una distanza inferiore a 5 chilometri dall’aeroporto stesso (prima erano 8), a meno che non sia istituita una ATZ a protezione delle operazioni di volo, e fatte salve espresse procedure pubblicate dall’ENAC.

3 “Minidroni” e “microdroni”.

Una delle più significative innovazioni introdotte nella seconda edizione del regolamento è quella legata agli APR con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 chilogrammi. Per questi, le operazioni specializzate sono sempre considerate non critiche, sempre che si tratti di droni che abbiano caratteristiche di inoffensività, accertate da ENAC o da altro soggetto autorizzato. I droni “inoffensivi” sotto i 2 chilogrammi possono operare anche in agglomerati urbani, senza bisogno di specifica autorizzazione. Permane però il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. Ancora maggior libertà è concessa ai “microdroni”, di massa al decollo minore o uguale a 0,3 chilogrammi, e con una velocità massima minore o uguale a 60 chilometri all’ora: fermo restando il divieto di sorvolo di assembramenti, le operazioni sono considerate non critiche in tutti gli scenari, e non è neanche richiesto l’attestato di pilota anche se, naturalmente, devono essere rispettate le regole di navigazione. Anche in questi casi occorre sempre far precedere le operazioni dalla dichiarazione all’ENAC.

formazione sulle normative e l’utilizzo dei SAPR
4 Piloti e centri di addestramento APR.

La seconda edizione contiene significative novità anche per i piloti. Si distingue infatti tra “attestato di pilota” e “licenza di pilota”, entrambi con validità di 5 anni. L’attestato di pilota consente di condurre gli APR di massa inferiore a 25 chilogrammi, ed è rilasciato “per categorie di APR”: non è quindi più collegato a un sistema specifico. Per il rilascio dell’attestato occorre una certificazione medica, la frequenza di un corso di formazione, un programma di addestramento e un esame pratico presso un centro di Addestramento APR approvato dall’ENAC. La licenza di pilota, rilasciata in applicazione delle procedure in uso per il rilascio delle altre licenze per il personale di volo, è invece necessaria per le operazioni BLOS, o per gli APR di massa uguale o superiore a 25 kg. I centri di addestramento, oltre all’approvazione ENAC, devono essere dotati di idonea organizzazione e procedure, avere uno o più istruttori, e almeno un esaminatore riconosciuto da ENAC. I centri hanno l’onere di notificare all’ENAC, entro 3 giorni, l’emissione dell’attestato di Pilota e tali dati sono resi accessibili alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il pilota dovrà essere immediatamente identificabile, il Regolamento prevede espressamente l’obbligo di utilizzare giubbetti ad alta visibilità con la scritta “pilota di APR”.

 

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