Regione Puglia: cosa dice la legge per il monitoraggio del Radon

La regione Puglia ha specifiche norme per il monitoraggio del radon? Cosa prevede la normativa regionale della Puglia per il monitoraggio del Radon? Quali sono le ultime novità normative per la regione Puglia? Cerchiamo di fare chiarezza sulla normativa della Puglia in materia di monitoraggio del gas radon. La Regione Puglia con la Legge Regionale del 3 novembre 2016 n° 30 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato” ha avviato le misure di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione dei cittadini alle concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

La legge regionale 30/2016 fissa il livello limite di concentrazione del gas radon per gli edifici esistenti e per gli edifici di nuova costruzione, stabilendo che:

  • per le nuove costruzioni la massima concentrazione del gas non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito.
  • per gli edifici esistenti occorre distinguere:
    • gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
    • gli edifici non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

Pertanto i dirigenti scolastici e gli esercenti provvedono alle misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 30/2016, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità.

Qualora il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato, il proprietario dell’immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento che deve essere approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione del gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Ultime novità normative Regione Puglia

La recente normativa della Regione Puglia ha ribadito l’importanza del monitoraggio del gas radon in tutte le attività aperte al pubblico che svolgono le proprie attività al piano terra, interrato o seminterrato, in quanto conoscere i livelli di concentrazione del radon è fondamentale per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti. Con l’art. 12 della Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 18 – “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”, sono stati prorogati i termini per l’avvio del monitoraggio del Gas Radon al 1° Giugno 2019. Ciò significa che per tutte le attività aperte al pubblico che svolgono le proprie attività al piano terra, interrato o seminterrato, è possibile evitare la sospensione dell’agibilità dell’immobile in caso di controllo, se avviano il monitoraggio entro tale data.

Per adempiere correttamente all’obbligo è necessario avviare la campagna di monitoraggio del Gas Radon, che ricordiamo deve essere suddivisa in due semestri consecutivi, e darne immediata comunicazione al Comune di competenza. In caso di mancata trasmissione dei dati alle autorità competenti, entro e non oltre diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 Aprile 2019 n.18, il Comune provvederà ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

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