Le seguenti tipologie immobiliari sono escluse dall’obbligo di redigere gli Attestati di Certificazione Energetica:

  • · Gli immobili definiti beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs, 42/04, art. 136, comma 1, lettere b e c., in quanto l’applicazione delle normative, in materia di certificazione energetica, implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere storico e/o artistico.
  • · I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del sistema produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
  • · I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
  • · Gli edifici marginali (portici, legnaie e simili).
  • · Gli edifici inagibili che non comportino un consumo energetico.
  • · I manufatti non riconducibili alla definizione di edificio, Art. 2 lettera a del Decreto 192/05 (piscine, serre senza strutture edilizie e simili).
  • · Fabbricati al grezzo.
  • · Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi.