Novità in materia di sicurezza nei cantieri

Sei il committente dei lavori, il responsabile dei lavori o il RUP? Sei a conoscenza delle ultime novità in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili? E soprattutto, sai a quali Organi di vigilanza devi inviare la notifica preliminare del cantiere? I destinatari della Notifica Preliminare non sono soltanto le ASL e gli Ispettorati del Lavoro, ma anche il Prefetto. Infatti ricordiamo che l’art. 26 del D.Lgs. 113/2018 (noto come Decreto Sicurezza) ha modificato l’art. 99, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., introducendo l’obbligo di inviare la Notifica Preliminare anche al Prefetto nel cui territorio ricade il cantiere. Il Decreto Sicurezza conferma che i contenuti minimi della notifica devono essere conformi alle disposizioni dell’Allegato II del Testo Unico.

Obiettivi del Decreto Sicurezza per i Cantieri Temporanei o Mobili

Il Decreto Sicurezza rende obbligatorio per il committente o responsabile dei lavori e per il RUP (Responsabile Unici del Procedimento nel caso di appalti pubblici) l’invio della notifica del cantiere, prima dell’inizio di lavori, all’Azienda Sanitaria Locale, all’Ispettorato del Lavoro che al Prefetto. Lì’obiettivo è quello di assicurare controlli più efficaci in un settore particolarmente a rischio e di garantire standard più elevati di tutela dell’ordine pubblico attraverso il monitoraggio dei cantieri al fine di contrastare anche i fenomeni di criminalità economica.

Cosa succede dopo il Decreto Sicurezza

Di seguito di riporta una tabella riepilogativa che illustra cosa cambia dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza

Tabella Sicurezza

 

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