Quando deve essere redatto l’Attestato di Qualificazione Energetica “AQE”
L’Attestato di Qualificazione Energetica è il documento che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’edificio, le caratteristiche dell’involucro edilizio, degli impianti ed i dati geometrici.
L’AQE può essere redatto da un tecnico abilitato anche coinvolto nei lavori di realizzazione dell’edificio in questione (ad esempio progettista o direttore dei lavori), e deve essere presentato al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal Direttore dei lavori e contiene i dati relativi all’edificio ed agli impianti così come realizzati.
La Dichiarazione di fine lavori è inefficace (non valida) nel caso in cui manchi l’AQE.
Il modello è riportato nell’Allegato 5 del D.M. 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali). Il metodo di calcolo è quello previsto dall’Allegato B del D.M. 26/06/2009 e dalle norme UNI TS 11300.
La Relazione tecnica e l’AQE devono essere prodotti nel caso in cui si ricada in quanto previsto nell’art. 3, comma, lettera a) e comma 2 lettera a) e b) del D. Lgs. 192/2005, ovvero per gli interventi seguenti:
- edifici di nuova costruzione* e ristrutturazione integrale di edifici con SU maggiore di 1000 m2;
- ristrutturazione parziale, manutenzione straordinaria (applicazione dei requisiti minimi D.P.R. 59/2009 limitata);
- nuovo impianto termico o ristrutturazione impianto termico esistente (applicazione dei requisiti minimi D.P.R. 59/2009 limitata);
- sostituzione generatore di calore (applicazione dei requisiti minimi D.P.R. 59/2009 limitata). Sono esclusi gli edifici e/o impianti che ricadano nell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 192/2005 e smi.
* nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta è stata presentata al protocollo del Comune dall’8 ottobre 2005.