A partire dal 1° luglio 2009 – spiegano i notai – tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE), così come previsto all’art. 6 del D. Lgs. 192/05.

 

Dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali (25 luglio 2009) l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sostituirà completamente l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Infatti l’AQE non sostituisce l’ACE, e trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida perde efficacia.

 

L’obbligo di dotare gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importante (realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005) dell’attestato di certificazione energetica è a carico del costruttore o del venditore. Da tale obbligo sono esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli, ed i fabbricati isolati con una superficie a 50 mq.

 

Attualmente, al notaio spetta un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, cioè una completa illustrazione della disciplina energetica, con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento. I notai devono quindi spiegare ai contraenti che alla base dell’obbligo vi è un interesse pubblico a conoscere il rendimento energetico degli edifici, soprattutto per limitare le emissioni di gas ad effetto serra, nonché di promuovere l’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.

 

Il notaio è tenuto a spiegare che il momento nel quale diviene giuridicamente rilevante l’obbligo della dotazione coincide con quello del trasferimento della proprietà degli immobili. Inoltre, nell’ipotesi di edifici nuovi o ristrutturati, il notaio deve informare le parti che in mancanza di ACE non possono essere conseguite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità. In secondo luogo, il notaio deve spiegare ai contraenti che l’obbligo di dotazione di ACE, pur essendo a carico del venditore o del costruttore, può essere assunto dall’acquirente sulla base di una specifica pattuizione nel rogito notarile tra le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti.

 

Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica, il notaio è tenuto a sollecitare le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile. Sarà rimessa alla scelta del notaio, quindi, procedere o meno alla documentazione dell’avvenuta informazione alle parti sulla dotazione energetica dell’edificio, fino a quel momento espressa verbalmente. Le parti, compiutamente informate dal notaio e su sollecitazione di quest’ultimo, disciplineranno le modalità di dotazione dell’ACE nonché la consegna dello stesso.