Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia recepisce definitivamente la Direttiva RED III, stravolgendo le regole del gioco nel settore dell’efficienza energetica degli edifici.
Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo o di una revisione formale. È un vero e proprio cambio di prospettiva: oggi l’efficienza non basta più, conta da dove arriva l’energia.
L’obiettivo nazionale è ambizioso, ovvero raggiungere il 39,4% di energia rinnovabile entro il 2030 e si traduce in obblighi concreti e stringenti per chi progetta, certifica e riqualifica edifici. Con la scadenza di giugno 2026 ormai alle porte, questi obblighi cambieranno radicalmente il modo di redigere l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e la relazione ex Legge 10. Ecco cosa cambia davvero nella pratica quotidiana dei professionisti del settore.
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Obblighi FER: Le novità dell’Art. 26 sull’integrazione delle rinnovabili
Il punto centrale del Decreto RED III è chiarissimo e si trova nell’Articolo 26 (Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici). Qui si gioca la partita vera della transizione energetica.
Le percentuali di copertura da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) aumentano, ma la vera rivoluzione riguarda il campo di applicazione. Gli obblighi non scattano più solo per le nuove costruzioni, ma si estendono a:
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nuove costruzioni (soglia indicativa del 60%)
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ristrutturazioni importanti (soglia indicativa del 40%)
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interventi più limitati sugli impianti (soglia indicativa del 15%)
Attenzione alla vera novità: anche la semplice sostituzione di un generatore di calore può far scattare l’obbligo FER. Questo significa, nella pratica, che moltissime operazioni ordinarie entreranno direttamente nel perimetro della Legge 10.
Criteri di sostenibilità: Non tutte le rinnovabili sono uguali
Un altro passaggio fondamentale del D.Lgs. 5/2026 riguarda la qualità e le emissioni degli impianti, regolate dall’Articolo 28 (Criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni).
Il messaggio del legislatore è diretto: non basta installare una tecnologia alimentata a fonte rinnovabile, bisogna che sia anche conforme e sostenibile nel lungo periodo.
Tradotto operativamente, questo comporta:
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uso di biomasse consentito solo per impianti ad alte prestazioni.
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rispetto di requisiti ambientali molto più severi.
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stretto allineamento con le normative Ecodesign.
Per il progettista termotecnico e il certificatore, la scelta dell’impianto incide pesantemente non solo sul progetto architettonico, ma anche sull’accesso agli incentivi fiscali, sulle verifiche e sulla dichiarazione di conformità finale.
APE 2026: Cambia il peso delle energie rinnovabili
L’Attestato di Prestazione Energetica non subisce una riscrittura totale, ma cambia profondamente il suo “motore” interno. La chiave di volta è l’Articolo 27 (Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili).
Questo articolo introduce criteri molto più rigorosi per calcolare la quota FER, rendendo il bilancio energetico estremamente aderente alla realtà dell’edificio.
Le conseguenze pratiche sull’APE sono immediate:
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le energie rinnovabili incidono in modo molto più marcato sulla classe energetica finale.
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non basta più una presenza “simbolica” di impianti FER per migliorare la certificazione.
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il calcolo si basa sulla copertura reale dei fabbisogni dell’edificio.
In sintesi: l’APE post-RED III premia in modo netto gli immobili che usano davvero energia pulita, penalizzando quelli che la dichiarano soltanto sulla carta.
Legge 10: Da documento tecnico a nodo centrale del progetto
Se c’è un documento che esce totalmente trasformato dal D.Lgs. 5/2026, è proprio la relazione tecnica ex Legge 10. Sempre in virtù dell’Art. 26, assistiamo a un triplice cambiamento:
Le FER diventano una verifica obbligatoria
La relazione dovrà dimostrare chiaramente e in modo inequivocabile quanta energia rinnovabile viene utilizzata e come è distribuita tra riscaldamento, raffrescamento e Acqua Calda Sanitaria (ACS). Non è più una verifica accessoria, ma il cuore del documento.
Ampliamento dei casi in cui la Legge 10 è necessaria
Con l’estensione agli interventi impiantistici (sostituzioni generatori, riqualificazioni parziali), la redazione della Legge 10 diventerà un passaggio frequente e obbligatorio anche per piccoli cantieri che prima ne erano totalmente esclusi.
Deroghe molto più severe
La possibilità di non rispettare le quote FER esiste ancora, ma il livello di rigore si alza drasticamente. Incrociando gli obblighi dell’Art. 26 con la sostenibilità dell’Art. 28, le eventuali deroghe richiederanno:
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motivazioni tecniche solide e inoppugnabili.
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la dimostrazione della reale non fattibilità tecnica dell’intervento.
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la coerenza con gli obiettivi ambientali generali.
In pratica: le deroghe non spariscono, ma diventano molto più rischiose e difficili da giustificare per il tecnico firmatorio.
Un sistema integrato (e meno tollerante)
Il D.Lgs. 5/2026 costruisce un nuovo equilibrio normativo basato su tre pilastri:
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Art. 26: Cosa devi fare (Obblighi FER).
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Art. 27: Come lo devi calcolare (APE e bilancio).
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Art. 28: Con quali impianti puoi farlo (Sostenibilità e incentivi).
Da giugno 2026 cambia il modo di lavorare. Le fonti rinnovabili smettono di essere un “elemento migliorativo” opzionale e diventano la condizione di base. Per chi redige APE e Legge 10 il mandato è chiaro: non basta più calcolare i consumi, bisogna dimostrare numeri e normative alla mano quanta parte di quei consumi è realmente coperta da energia rinnovabile.