A quasi 10 anni anni dalla sua entrata in vigore il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 è stato aggiornato con un nuovo decreto già denominato “Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024”. Il Decreto 2024 fissa i nuovi requisiti tecnici da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti, e sostituisce, con una revisione totale, il DM 26/06/2015. Anche i contenuti dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e della Relazione ex Legge 10 saranno aggiornati con le nuove disposizioni normative, in quanto cambiano i parametri dell’edificio di riferimento.
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Analizziamo, insieme, le principali novità.
Postazioni di Ricarica per i Veicoli Elettrici
Il Decreto introduce delle prescrizioni relative all’incorporazione delle Tecnologia di Ricarica per i Veicoli Elettrici (EV). Queste nuove disposizioni riguardano, ovviamente, solo gli edifici dotati di parcheggio, differenziati tra edifici non residenziali, come uffici ed edifici pubblici, e residenziali.
- Edifici non residenziali: è necessaria l’installazione di un determinato numero di stazioni di ricarica in base ai posti auto, sia che si tratti di una nuova costruzione che di una ristrutturazione.
- Edifici residenziali: l’obbligo riguarda, esclusivamente, la predisposizione per l’installazione delle stazioni di ricarica attraverso canalizzazioni e tubi di collegamento all’impianto elettrico.
Come cambiano APE e Relazione ex Legge 10
La scala che definisce le classi energetiche viene modificata e con essa anche le classi stesse. Sono state cambiate anche le caratteristiche dell’Edificio di Riferimento (o Edificio Target) utilizzato per svolgere e parametrare le verifiche di Legge.
Nuovo Edificio di Riferimento con riferimento ai Ponti Termici
All’interno delle caratteristiche che definiscono l’Edificio di Riferimento viene inserita anche quella dei Ponti Termici: in questa evoluzione dell’Edificio Target, quindi, vengono considerati anche i Ponti Termici relativi ai Serramenti (davanzale, mazzetta e architrave e quelli legati al Balcone.
In caso di nuova costruzione, interventi di demolizione-ricostruzione e ristrutturazione importante di 1° livello sono stati definiti dei valore di Ponti Termici predefiniti per garantire un confronto approfondito tra l’Edificio di Riferimento e quello realmente oggetto di interventi.
In caso di ristrutturazioni importanti di 2° livello, invece, è stata introdotta una doppia verifica rispetto ai valori limite inseriti in tabella.
Per le riqualificazioni energetiche è prevista solo la verifica della trasmittanza termica in sezioni corrente delle superfici opache, senza considerare i Ponti Termici.
Nuove verifiche sull’Involucro
Per redigere la Relazione Tecnica Ex Legge 10, con il nuovo decreto occorre considerare:
- le verifiche di trasmittanza, richieste per i casi di ristrutturazione importante di 2° livello e di riqualificazione energetica di involucro. Anche nel calcolo del valore limite vengono considerati tutti i Ponti Termici presenti sulla struttura. I limiti si diversificano a seconda della posizione dell’isolante termico: se cappotto esterno, interno o isolante posto nello strato intermedio. Il valore della trasmittanza termica lineica è sempre riferito alle dimensioni esterne lorde e non alle dimensioni interne. Nel caso di riqualificazione di involucro la verifica di trasmittanza si semplifica e si esegue sulla sezione corrente, ovvero senza considerare i ponti termici;
- il parametro H’t (coefficiente globale di scambio termico per trasmissione). Il nuovo Decreto riduce le difficoltà legate alla verifica di questo parametro soprattutto negli edifici con ampie finestrature attraverso le seguenti misure:
- Eliminare la verifica dell’H’t per le ristrutturazioni di 2° livello.
- Per le ristrutturazioni importanti di 1° livello si è proposto di riformulare il limite, adattandolo in base alla percentuale di involucro trasparente alla zona climatica, in qunato l’involucro esistente potrebbe presentare una notevole superficie vetrata e influenzare significativamente l’esito della verifica.
- Per gli edifici di nuova costruzione la verifica resta inalterata.
Non cambia nulla invece per le richieste relative all’area solare estiva equivalente.
Calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria per i sistemi cogenerativi e per il teleriscaldamento
Per determinare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia erogata da reti di teleriscaldamento, viene introdotto il metodo di Carnot, suggerito dal CTI, che permette di calcolare direttamente il combustibile realmente consumato per la generazione di calore, considerando il beneficio energetico della cogenerazione e la maggiore efficienza delle reti italiane rispetto alla media europea. Questo calcolo influisce pertanto sulla classificazione energetica degli edifici.
Allineamento alla Direttiva UE 844/2018
Il nuovo Decreto vuole dare attuazione al D.Lgs. 48/2020, che recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE.
La normativa europea ha come obiettivo quello di migliorare la prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione Europea, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
Questo per ridurre le emissioni di Gas Serra del 40% entro il 2030, aumentare la quota di consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e realizzare un risparmio energetico importante ed esteso a tutta l’Unione Europea.
Obbligo di adozione dei sistemi di automazione e controllo di classe B negli edifici non residenziali
Per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, i nuovi Requisiti Minimi stabiliscono che occorre considerare il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, oltre alla sicurezza antincendio e sismica ed è obbligatorio l’uso di sistemi di automazione e controllo di classe B. Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW devono essere dotati entro il 2025 di sistemi di automazione e controllo di Classe B, come definito dalla norma UNI EN 15232. La mancata installazione di tali sistemi può essere giustificata dal progettista nella relazione tecnica per ragioni di sostenibilità economica o fattibilità tecnica.
In caso di sostituzione del generatore, sia per nuovi edifici, sia per edifici esistenti, questi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.