Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 – Suppl. Ordinario n. 21 il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, più comunemente conosciuto come “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Per il settore edilizio sono previste una serie di interventi a supporto delle famiglie, delle imprese e dei professionisti con specifiche misure di incentivo e semplificazione fiscale.
Il Decreto ha stabilito all’art. 119 gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e le condizioni per accedere alla detrazione fiscale innalzata al 110%.
In pratica, le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 110 per cento per tutte le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da ripartire in 5 quote annuali per interventi che riguardano:
1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. Il tetto massimo di spesa è 60.000 € per unità, quindi per un edificio condominiale tale cifra deve essere moltiplicata per il numero di unità che lo compongono.
2. per i condomini la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo. Il tetto massimo è € 30.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono l’edificio.
3. per unità unifamiliari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di pannelli fotovoltaici. La detrazione spetta per un ammontare di spesa massimo di € 30.000.
4. per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
5. per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è prevista la detrazione del 110 per cento, sempre che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
Per poter accedere alla detrazione è necessario assicurare un miglioramento energetico di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, tramite l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila €, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. In caso di dichiarazioni ed asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna dichiarazione falsa.
Chi può richiedere la detrazione?
I soggetti che possono richiedere la detrazione sono:
– condomìni;
– persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari unifamiliari adibite ad abitazioni principali e sulle seconde case a patto che siano collocate in edifici condominiali;
– istituti autonomi case popolari (IACP);
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Come viene erogata la detrazione?
L’agevolazione è riconosciuta in 5 rate annuali di pari importo e può essere corrisposta:
1. sotto forma di sconto in fattura, fino all’importo massimo pari al totale della fattura stessa anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori, che può essere recuperato sotto forma di credito di imposta o ceduto ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2. trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con possibilità di cessione ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il visto di conformità
L’art. 119, unitamente al 121, prevedono la possibilità della cessione del credito o lo sconto in fattura. Per poter utilizzare una di queste due alternative, il contribuente necessita del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità va richiesto e può essere rilasciato da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: quando fare i lavori
Le detrazioni fiscali al 110% sono utilizzabile per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tabella Riepilogativa degli interventi previsti dall’ECOBONUS
Si attendono i decreti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA.
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