La data di entrata in vigore del nuovo APE nazionale slitta al 1° agosto 2015. Entreranno, infatti, in vigore importanti cambiamenti normativi che cambieranno in modo significativo la modalità di produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ed il calcolo dei requisiti minimi che gli edifici devono rispettare ai fini del loro contenimento energetico.
Si tratta di decreti che sostituiranno il DPR 59/09 e il DM 26/6/09, quest’ultimo meglio conosciuto come “Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici”; come noto, tale adeguamento normativo si è reso necessario ai fini del recepimento della direttiva europea 2010/31/CE che impone requisiti più stringenti rispetto alla precedente.

È un cambiamento importante, che ha impatti sia sulla certificazione energetica degli edifici (APE) sia sui calcoli per la verifica del rispetto delle prescrizioni minime (cosiddetta ex Legge 10).

 Efficienza energetica, dal 1° agosto il nuovo attestato nazionale

Efficienza energetica, dal 1° agosto il nuovo attestato nazionale

La principale novità rispetto al passato è sicuramente l’introduzione di un APE nazionale unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata. L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano poi da sette a dieci, dalla A4 alla G. In ogni caso viene confermata la validità di 10 anni dell’APE che d’ora in poi dovranno contenere anche le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.
Il decreto ribadisce che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento e aggiunge inoltre che il certificatore “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”. Una norma che potrebbe mettere finalmente la parola fine al mercato delle certificazioni energetiche lowcost.

 

 

 

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