In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020).
La nuova definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e riporta:
“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Dopo la premessa normativa, la risposta è SI.
L’impianto di climatizzazione, sia di nuova installazione o già esistente, necessita del Libretto d’Impianto Termico secondo il nuovo modello previsto dal D.M. 10 Febbraio 2014.
Infine, si rammenta che se la potenza termica nominale dell’impianto è superiore a 12 kw è fatto obbligo sottoporre lo stesso a verifiche periodiche di controllo (DPR 73/2013).