Il DPR 74/2013 stabilisce la periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 KW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in una delle sue FAQ chiarisce quanto segue:
L’ allegato A del D.P.R. 74/2013 recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati nella suddetta tabella dell’Allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.