Le Linee Guida Nazionali (D.M. 26 Giugno 2015) all’Appendice A indicano quali sono i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.
In particolare, i casi di esclusione sono:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
In altri termini, rientrano in questi casi tutti gli edifici in cui la temperatura interna e l’umidità relativa sono mantenute a livelli prefissati per via delle lavorazioni svolte al loro interno; ad esempio edifici dove si lavorano prodotti dolciari (24° temperatura e 40% UR) oppure dove si trattano prodotti ittici (12°). Tutti questi edifici hanno comunque una temperatura interna differente da 18°, come previsto dalla norma (Asset rating), e ricambi d’aria difformi rispetto a quelli previsti dalla UNI 10339. - gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti
verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio; - agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti
- i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”).