Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 n. 285, è entrato ufficialmente in vigore a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni dopo la sua pubblicazione in gazzetta).
Tale decreto aggiorna il precedente Decreto Legislativo n. 28/2011 ed incrementa gli obblighi, relativi alla copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per tutti i titoli abilitativi presentati dal 13 giugno 2022.
In particolare, la nuova formula da rispettare per la produzione in loco di energia elettrica è la seguente:
P= k * S
dove:
K è uguale a 0.025 per gli edifici esistenti e 0.05 per gli edifici di nuova costruzione
S è la superficie in pianta a livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in mq.
* Per gli edifici pubblici, la potenza risultante và incrementata del 10%
I requisiti invece per la copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili sono:
- 60% di copertura da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria
- 60% di copertura da fonti rinnovabili per il fabbisogno dei servizi di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento
* Per gli edifici pubblici, le % succitate salgono dal 60% al 65%