A partire dal 6 dicembre 2013, le Amministrazioni che hanno deciso di aderire al Sistema di Interscambio, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, hanno iniziato a ricevere le FatturaPA secondo le modalità previste dalla legge.
A partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno) è scattato l’obbligo di ricevere le fatture dei propri fornitori esclusivamente nel formato della FatturaPA.
A partire dal 31 marzo 2015 l’obbligo di ricezione vale per tutte le altre Amministrazioni (centrali e locali). A decorrere dalle date sopra indicate, le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture nel formato della FatturaPA.