Si, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che restano valide le regole che consentono di predisporre la “fattura elettronica differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione di servizi o della cessione dei beni. Dal punto di vista operativo, questa disposizione consente all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.