Gas Radon Regione Campania: cosa devono fare i tecnici, gli esercenti e i dirigenti scolastici dopo la proroga?

Il 15 Luglio 2019, la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n°13, con la quale obbliga gli edifici strategici, gli edifici destinati all’istruzione e gli edifici aperti al pubblico di effettuare il monitoraggio del gas radon. Pertanto, tutti i dirigenti scolastici e gli esercenti devono avviare il primo monitoraggio entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Successivamente, la Regione Campania con la Legge n° 26 del 4 dicembre 2019, ha sospeso i termini per l’avvio del monitoraggio, ma non ha sospeso i controlli, che scatteranno dopo 18 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, (ovvero dal 16 gennaio 2021).

Monitoraggio radon: esercenti e dirigenti scolastici cosa fare

Cosa deve fare l’esercente per essere in regola con il monitoraggio del gas radon? Qual è il ruolo del dirigente scolastico? Anche se sono sospesi i termini per l’avvio del monitoraggio del gas radon, gli esercenti delle attività aperte al pubblico e i dirigenti scolastici sono comunque tenuti ad effettuare il monitoraggio del gas radon, sia per garantire la salute e la sicurezza delle persone e dei bambini, sia per non incorrere in sanzioni.

Cosa deve fare il tecnico che deve effettuare il monitoraggio del radon

La Legge della Regione Campania per il monitoraggio del gas radon è stata abrogata? Il tecnico cosa deve fare? La Legge Regionale non è stata abrogata, è solo sospesa la scadenza per l’avvio del monitoraggio. Il tecnico ha un ruolo importante, perché deve sensibilizzare gli esercenti e i dirigenti scolastici ad effettuare il monitoraggio del radon, sia per non incorrere in sanzione, sia per garantire la sicurezza degli ambienti e la salute delle persone. Essendo i termini per il controllo ancora vigenti, il tecnico deve proporre i propri servizi di monitoraggio del gas radon.

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Come effettuare il monitoraggio del gas radon?

Come fare il monitoraggio del gas radon nelle scuole? Come fare il monitoraggio del gas radon nelle attività aperte al pubblico? Negli edifici strategici e quelli destinati all’istruzione, i livelli di concentrazione del radon devono essere misurati con strumentazione attiva e passiva. Negli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici aperti al pubblico, i livelli di concentrazione del radon devono essere misurati con strumentazione passiva. La Strumentazione attiva è in grado di fornire l’andamento temporale del radon negli ambienti chiusi. SanaRadon è una strumentazione attiva che restituisce il report dettagliato dell’andamento del radon nelle ore diurne e notturne. La Strumentazione passiva, ad esempio i dosimetri SanaRadon, è in grado di fornire le concentrazioni di radon nel lungo periodo. Il risultato è un numero che indica la concentrazione media del radon durante il periodo della misurazione.

Rilevatore Radon SanaRadon

Chi fa il monitoraggio del gas radon in Campania?

Chi può monitorare il gas radon nelle scuole e nelle attività aperte al pubblico? La Legge della Regione Campania stabilisce che gli esercenti e i dirigenti scolastici provvedono al monitoraggio del gas radon e procedono con l’invio degli esiti del monitoraggio agli enti competenti, quali Comune, ASL e ARPA Campania. Il tecnico può supportare gli esercenti e i dirigenti scolastici nei loro adempimenti. La Legge Campana non indica una figura specifica e qualificata per fare le attività di monitoraggio del gas radon.

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