Come cambia la gestione della Sicurezza in un cantiere Superbonus

Una domanda che spesso ci viene inoltrata è come gestire la Sicurezza in un cantiere Superbonus. Nello specifico: cosa cambia per un cantiere Superbonus in termini di Sicurezza? Quali sono i requisiti? Quali sono i rischi e le responsabilità?

La sicurezza è fondamentale per tutelare i tecnici e gli addetti ai lavori di un cantiere: il tutto deve essere gestito nel modo giusto e nel rispetto delle regole. Per quel che riguarda il Superbonus, eventuali violazioni in materia di Sicurezza possono condurre fino all’annullamento degli incentivi. Quindi, durante il processo, è necessario rispettare i requisiti di sicurezza nei cantieri con attenzione ancora superiore rispetto al passato, proprio perché il loro mancato rispetto influisce sull’esito della pratica.

“La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione generale delle entrate territorialmente competente”. Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998

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Vediamo quali sono le responsabilità dei tecnici per gli interventi che accedono alle detrazioni. Il Decreto 6 agosto 2020 – “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” richiede al tecnico abilitato, oltre alle asseverazioni di tipo tecnico per attestare la rispondenza degli interventi del Superbonus ai requisiti di legge, altresì di asseverare che l’intervento edilizio rispetta le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Qualora il tecnico asseveratore sia anche un professionista della sicurezza, con incarico di Responsabile dei Lavori o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, non si presenteranno difficoltà nella compilazione dell’asseverazione. E’ pertanto indispensabile la nomina di un professionista della sicurezza (ad esempio se l’asseveratore non lo fosse). Questo onere spetta al direttore dei lavori laddove, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, l’asseverazione può essere sostituita da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

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