Il nuovo ravvedimento operoso modificato dalla legge di stabilità 2015 per i tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate
La nuova normativa, che però esclude i tributi dovuti ai Comuni IMU, TASI, TARI ecc. e all’Agenzia delle Dogane – accise e dazi doganali, prevede che i contribuenti potranno ravvedersi per il versamento degli altri tributi senza più alcun limite temporale finchè non vengano raggiunti da un formale atto di richiesta dell’imposta (avviso bonario), accertamento o di liquidazione ottenendo la riduzione delle sanzioni da 1/10 a 1/6 del loro ammontare, a seconda del momento in cui si attivano, sino ad 1/5 qualora si sia conclusa l’attività di verifica degli organi accertatori (emissione p.v.c.).
Inoltre, è stato evidenziato che la preclusione opera in relazione a quelle violazioni confluite nei predetti atti di accertamento e liquidazione sempre che il contribuente ne sia venuto effettivamente a conoscenza; di conseguenza, anche dopo la notifica di tali atti, i contribuenti potranno, comunque, ravvedersi in merito alle violazioni diverse da quelle contenute negli atti contestati.
Si evidenzia però, che tale ravvedimento non estingue i reati di rilevanza penale, e che il pagamento dei debiti tributari assume la natura di mera circostanza attenuante.