Il Ravvedimento Operoso rappresenta uno strumento essenziale nel sistema fiscale italiano, permettendo ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le proprie posizioni fiscali nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Questo meccanismo, entrato in scena con il D.Lgs. 472/97, è stato aggiornato e modificato con l’entrata in vigore, lo scorso 1° settembre, del D.Lgs. 87/2024 (noto anche come Decreto Sanzioni), consente di ridurre significativamente le sanzioni amministrative associate a violazioni commesse, garantendo così un’opportunità di rimediare a errori tributari in maniera proattiva.


Successioni è già pronto per il Nuovo Ravvedimento Operoso

Il suo flusso di lavoro è stato aggiornato al Decreto Sanzioni.

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Cos’è il Ravvedimento Operoso?

Il Ravvedimento Operoso è una procedura che consente al contribuente di correggere eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni: introdotto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97, questo strumento si è evoluto nel tempo, diventando parte integrante del sistema di compliance fiscale in Italia.

La sua applicazione è prevista per diverse tipologie di violazioni commesse, tra cui errori nelle dichiarazioni dei redditi, omessi versamenti di imposte o contributi e altre incongruenze rilevabili in ambito tributario. Il contribuente, attraverso il modello F24, può regolarizzare la propria posizione, versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta.

Grazie al Ravvedimento Operoso, il contribuente può evitare le conseguenze di un accertamento fiscale che comporterebbe sanzioni più elevate e potenziali procedimenti legali. Questo strumento si basa su principi di equità e trasparenza, incentivando l’adempimento spontaneo e riducendo il contenzioso fiscale.

Il nuovo Ravvedimento Operoso

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 del Decreto Legislativo n. 87/2024, noto come “decreto sanzioni”, dal 1° settembre 2024 è entrato in vigore una revisione del sistema sanzionatorio tributario, sia amministrativo che penale. Questa revisione, attuata in conformità ai principi stabiliti dalla legge n. 111/2023, apporterà numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 472/1997.

L’obiettivo principale di queste modifiche, che mirano a implementare i principi dell’articolo 20 della legge delega, è la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, per renderlo più equo, proporzionato e allineato alle normative degli altri Paesi dell’Unione Europea.

Un aspetto significativo della riforma riguarda l’istituto del ravvedimento operoso, regolato dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, che consente ai contribuenti di regolarizzare pagamenti omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Nuovo ravvedimento operoso: principali cambiamenti

Il ravvedimento operoso è accessibile a tutti i contribuenti e può essere utilizzato finché non viene notificato un atto di liquidazione o accertamento (comprese le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni). Tuttavia, il pagamento e la regolarizzazione non escludono la possibilità di accessi, ispezioni o altre attività di controllo e accertamento da parte dell’amministrazione fiscale.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati attraverso il pagamento spontaneo di:

  • l’imposta dovuta,
  • gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato,
  • la sanzione in misura ridotta.

Modifiche al ravvedimento operoso introdotte dal Decreto Sanzioni:

Con le novità introdotte dal Decreto Sanzioni a partire dal 29 giugno 2024, l’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

  • 1/10 del minimo per il mancato pagamento del tributo o di un acconto, se regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza.
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, o entro 90 giorni dall’errore/omissione per le situazioni in cui non è prevista una dichiarazione periodica.
  • 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, o entro un anno dall’errore/omissione in assenza di dichiarazione periodica.
  • 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, o entro due anni dall’errore/omissione in assenza di dichiarazione periodica. Con il decreto sanzioni, questa riduzione si applica anche oltre tali termini.
  • 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 212/2000, purché non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4/1929), ma prima della comunicazione dello schema di atto, con eccezioni per specifiche violazioni come la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali.
  • 1/4 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata, senza che sia stata presentata un’istanza di accertamento con adesione.
  • 1/10 del minimo della sanzione per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Queste modifiche mirano a incentivare una regolarizzazione tempestiva delle posizioni fiscali irregolari, garantendo una maggiore proporzionalità nelle sanzioni applicate.