Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009, la Toscana adegua al quadro normativo nazionale le proprie norme sull’efficienza energetica in edilizia, introducendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione.
La l.r. 71/2009 modifica la precedente Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 “Disposizioni in materia di energia”, integrandola con una serie di previsioni, con particolare attenzione alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell’attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, e dei requisiti dei certificatori. Vengono, inoltre, istituiti il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, e il catasto degli impianti di climatizzazione.
Ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, e ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille mq oggetto di ristrutturazione edilizia, deve essere dotato di un attestato di certificazione energetica (ACE), redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. L’ACE va trasmesso al Comune attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, insieme al certificato di conformità dell’opera al progetto (di cui all’articolo 86 della l.r. 1/2005). L’assenza dell’ACE rende inefficace il certificato di conformità.
In caso di compravendita o locazione, ogni unità immobiliare nuova o esistente, deve essere dotata di ACE; gli estremi dell’ACE vanno richiamati nell’atto di compravendita o nel contratto di locazione. Anche in questo caso l’attestato di certificazione energetica deve essere trasmesso al Comune. Una unità immobiliare non dotata di ACE di viene automaticamente posta nella classe energetica più bassa, senza necessità di autocertificazione, come invece previsto dalla normativa nazionale. L’attestato di certificazione energetica ha validità di 10 anni a partire dal suo rilascio, e va aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio.
Il testo della legge non fa riferimento ad alcun albo o elenco regionale dei certificatori energetici, a conferma di quanto affermato alcuni mesi fa dall’assessore regionale all’ambiente.
È istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile a tutti i Comuni e le Province toscane e a chiunque vi abbia interesse.
I regolamenti di attuazione, che saranno approvati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Lr 71/209, fisseranno le modalità di redazione e le indicazioni tecniche da inserire nella relazione tecnica di rendimento energetico; i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni per il contenimento dei consumi, anche attraverso le fonti rinnovabili; le indicazioni tecniche per redigere l’ACE; i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione tecnica di rendimento energetico e dell’ACE.
I Comuni detteranno disposizioni per promuovere la produzione di energia diffusa e adotteranno, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi, prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia.