Uno degli aspetti rilevanti ed innovativi delle Linee Guida è la definizione dell’ambito applicativo del Decreto Legislativo 192/05 e successive modifiche. Al punto 2 dell’allegato A del decreto in esame, è previsto che tale decreto si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’art. 3 del D.P.R. 412/93, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

Come già detto si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, etc se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici ed assimilabili, purchè scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Alla luce di tali specificazioni, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: – Edifici adibiti a residenza ed assimilabili (tra cui case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi, etc.); – Edifici adibiti ad uffici; – Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura; – Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, masei, biblioteche, bar, ristoranti , sale da ballo); – edifici adibiti ad attività commerciali; – edifici adibiti ad attività sportive; – edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ad altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

 

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