La Legge 203/2024 (Concordato Lavoro), approvata il 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre scorso ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, apporta importanti cambiamenti al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) con una serie di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Andiamo ad analizzare e a scoprire insieme le modifiche e le novità che il Concordato Lavoro introduce all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza.
Informativa annuale sullo stato delle Politiche di Sicurezza sul Lavoro
La Legge 203/2024 introduce l’articolo 14-bis che obbliga , entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad informare le Camere in merito alla stato della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro relativamente all’anno solare precedente, sugli interventi e sui programmi legislativi previsti per l’anno. A sua volta il Parlamento può fornire indirizzi al Governo.
Ecco il testo del nuovo articolo 14-bis del D.Lgs. 81/2008: «Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».
Sorveglianza Sanitaria: centralità alle Aziende Sanitarie Locali
La modifica dell’articolo 41, comma 9, del Testo Unico Sicurezza prevede che, in materia di Sorveglianza Sanitaria sia la Azienda Sanitaria Locale (ASL) l’ente deputato all’esame dei ricorsi del medico competente.
Ecco il testo del nuovo comma 9 dell’articolo 41 del TU Sicurezza aggiornato dal Concordato Lavoro: «Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso».
Nuove Disposizioni sull’Utilizzo di Locali Sotterranei e Semisotterranei per Attività Lavorative
La modifica all’art. 65 del D.Lgs.81/2008 è, sicuramente, quella più significativa nel campo della Sicurezza. Questa consente l’uso di locali sotterranei o semisotterranei per attività che non generino emissioni nocive, purché siano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro, quindi, deve comunicare l’uso di tali locali all’Ispettorato territoriale tramite PEC, allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell’Ispettorato che, comunque, estenderebbero il termine. L’applicazione della norma richiede una circolare dell’Ispettorato per definire la documentazione necessaria.
Abrogazione degli Obblighi di Tessera di Riconoscimento nei Cantieri Edili
La modifica all’art. 304, comma 1, lett. b), prevede l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, che obbligavano i datori di lavoro a fornire e i lavoratori a esporre una tessera di riconoscimento nei cantieri edili. Tali obblighi, infatti, sono già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: le relative sanzioni per la violazione restano disciplinate dagli articoli 55 e 59 del medesimo decreto.