Proroga di 4 anni per titoli edilizi, SCIA e autorizzazioni paesaggistiche: il Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025) amplia il termine di validità per l’avvio e l’ultimazione dei lavori, includendo i titoli rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025. La misura interessa anche convenzioni di lottizzazione, piani attuativi e atti ambientali.
Proroga 48 mesi per permessi di costruire e SCIA: cosa cambia
Con l’esame per la conversione in legge del DL Milleproroghe viene introdotta una nuova estensione dei termini per i titoli edilizi. Il differimento complessivo arriva a 48 mesi per:
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Avvio dei lavori;
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Ultimazione degli interventi.
La proroga riguarda i permessi di costruire, le SCIA, le autorizzazioni paesaggistiche, gli atti ambientali e gli strumenti urbanistici attuativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025. Si tratta di un ampliamento significativo con effetti diretti sull’edilizia privata e sulla programmazione dei cantieri.
Il quadro normativo: l’evoluzione delle proroghe dal 2022 al 2026
L’estensione dei termini nasce nel 2022 con il Decreto “Ucraina” (Legge 51/2022), per evitare la decadenza dei titoli edilizi a causa dei rincari dei materiali e dei rallentamenti operativi. Nel tempo, il differimento è stato progressivamente ampliato:
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12 mesi con la prima fase emergenziale (Legge 51/2022);
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24 mesi con il Milleproroghe 2023 (Legge 14/2023);
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30 mesi con il Decreto Energia (DL 181/2023);
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36 mesi per i titoli formatisi entro fine 2024 (Milleproroghe 2025);
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48 mesi con l’attuale Milleproroghe 2026 (DL 200/2025) per i titoli entro il 31 dicembre 2025.
L’effetto è duplice: aumento della durata dei termini e ampliamento della platea dei beneficiari.
Permessi di costruire: 4 anni in più per inizio e fine lavori
Per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025, i termini di inizio e ultimazione dei lavori possono essere prorogati fino a un massimo complessivo di 48 mesi. È importante precisare che:
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La proroga non è automatica: è necessaria una comunicazione dell’interessato prima della scadenza;
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Conformità urbanistica: il titolo non deve risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati;
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Assenza di vincoli: non devono essere intervenuti nuovi vincoli culturali o paesaggistici incompatibili.
Proroga SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e atti ambientali
L’estensione a 48 mesi non riguarda solo i permessi di costruire. La misura si applica in modo trasversale anche a:
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Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
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Provvedimenti paesaggistici e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
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Atti previsti dalla legislazione di settore.
La proroga opera sia per i titoli originari sia per quelli che avevano già beneficiato di precedenti differimenti, inclusi i casi legati alle misure emergenziali pandemiche.
Convenzioni di lottizzazione e piani attuativi: validità estesa
L’emendamento interviene anche sugli strumenti urbanistici attuativi. Sono differiti di 48 mesi:
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Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione;
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I termini di inizio e fine lavori in esse previsti;
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I termini dei piani attuativi e degli atti propedeutici collegati.
Anche in questo caso, la validità è subordinata alla compatibilità con eventuali vincoli paesaggistici o culturali sopravvenuti.
Milleproroghe 2026: effetti operativi per imprese e Comuni
Dal punto di vista operativo, la proroga a 48 mesi riduce significativamente il rischio di decadenza dei titoli edilizi, comportando:
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Minore burocrazia: meno necessità di presentare nuove istanze per interventi già autorizzati;
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Alleggerimento uffici tecnici: riduzione del carico amministrativo per i Comuni;
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Stabilità per i professionisti: maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di cantiere.
L’estensione non modifica in modo strutturale la disciplina ordinaria del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), ma rappresenta una disposizione temporanea subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla norma.