Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni e Province Autonome, approvato lo scorso 17 aprile. Il provvedimento aggiorna radicalmente la disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unificando i precedenti accordi e introducendo nuove regole valide per tutte le figure professionali.
L’obiettivo del nuovo Accordo è quello di rendere la formazione più coerente, uniforme e realmente utile alla prevenzione degli infortuni, semplificando l’impianto normativo e alzando gli standard qualitativi.
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Le principali novità introdotte
Ecco un riepilogo sintetico ma chiaro delle modifiche più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni e Province Autonome operativo dallo scorso 24 maggio.
Formazione per i Datori di Lavoro
- Obbligatoria per tutti, anche se non svolgono il ruolo di RSPP.
- Durata: 16 ore.
- Aggiunta di un modulo “Cantieri” di 6 ore per imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili.
- Aggiornamento ogni 5 anni (per un minimo di 6 ore)
Formazione per i Dirigenti
- Riduzione della durata da 16 a 12 ore.
- Obbligo di modulo “Cantieri” (6 ore) se l’impresa lavora in ambito edilizio.
- Aggiornamento quinquennale (per un minimo 6 ore).
Formazione per i Preposti
- La formazione passa da 8 a 12 ore.
- Obbligo di frequenza in presenza o in videoconferenza sincrona (non più ammesso l’e-learning).
- Aggiornamento ogni 2 anni (per un minimo di 6 ore).
Formazione per i Lavoratori
- La formazione generale resta invariata (4 ore).
- Cambia formazione specifica che viene unificata in un modulo unico di 6 ore senza distinzione per livello di rischio.
- Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).
Corsi per Attrezzature ed Ambienti Specifici
- Introdotti corsi per nuove attrezzature: caricatori, carriponte, macchine agricole raccoglifrutta.
- Formazione in ambienti confinati portata a 12 ore.
- Aggiornamenti quinquennali (4 ore minime per attrezzature, ambienti confinati inclusi).
Formazione per ASPP e RSPP
- Confermate le precedenti disposizioni del 07/07/2016 per ASPP e RSPP.
- Corso di abilitazione strutturato in 3 moduli: A e B valido per tutti e C per i responsabili.
- Le specializzazioni diventano 5, in quanto il settore della Pesca viene scorporato dall’agricoltura
- Il settore B – Estrazione di minerali da cave è stato tolto dal modulo delle costruzioni
- Rimane invariato l’Aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.
Formazione per i Coordinatori CSP/CSE
- Confermate le precedenti disposizioni ai sensi dell’art.98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.del 07/07/2016 per ASPP e RSPP.
- Rimane invariato l’Aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore.
Le nuove Modalità di erogazione
L’Accordo stabilisce con precisione quali modalità di formazione sono ammesse. Eccole:
- In presenza: modalità preferita per i corsi pratici o ad alto rischio.
- Videoconferenza sincrona: consentita per molte tipologie di corsi.
- E-learning: solo per specifici moduli teorici, con requisiti tecnici stringenti.
- Modalità mista: possibile combinazione di e-learning e aula.
Soggetti Formatori: ecco i requisiti
L’Accordo chiarisce anche chi può erogare formazione, suddividendo i soggetti in tre categorie:
- Istituzionali: enti pubblici, INAIL, università, Vigili del Fuoco, ordini professionali.
- Accreditati: enti di formazione accreditati a livello regionale, con almeno 3 anni di esperienza documentata.
- Paritetici o di settore: organismi bilaterali, associazioni datoriali o sindacali, fondi interprofessionali.
Tempistiche di adeguamento
Per permettere un passaggio graduale al nuovo sistema formativo introdotto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, è prevista una fase transitoria di 12 mesi durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo le precedenti disposizioni.
Inoltre, l’obbligo di formazione per i datori di lavoro, introdotto per la prima volta in modo generalizzato, dovrà essere assolto entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, ossia entro il 24 maggio 2027.