Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni e Province Autonome, approvato lo scorso 17 aprile. Il provvedimento aggiorna radicalmente la disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unificando i precedenti accordi e introducendo nuove regole valide per tutte le figure professionali.

L’obiettivo del nuovo Accordo è quello di rendere la formazione più coerente, uniforme e realmente utile alla prevenzione degli infortuni, semplificando l’impianto normativo e alzando gli standard qualitativi.

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Le principali novità introdotte

Ecco un riepilogo sintetico ma chiaro delle modifiche più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni e Province Autonome operativo dallo scorso 24 maggio.

Formazione per i Datori di Lavoro

  • Obbligatoria per tutti, anche se non svolgono il ruolo di RSPP.
  • Durata: 16 ore.
  • Aggiunta di un modulo “Cantieri” di 6 ore per imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili.
  • Aggiornamento ogni 5 anni (per un minimo di 6 ore)

Formazione per i Dirigenti

  • Riduzione della durata da 16 a 12 ore.
  • Obbligo di modulo “Cantieri” (6 ore) se l’impresa lavora in ambito edilizio.
  • Aggiornamento quinquennale (per un minimo 6 ore).

Formazione per i Preposti

  • La formazione passa da 8 a 12 ore.
  • Obbligo di frequenza in presenza o in videoconferenza sincrona (non più ammesso l’e-learning).
  • Aggiornamento ogni 2 anni (per un minimo di 6 ore).

Formazione per i Lavoratori

  • La formazione generale resta invariata (4 ore).
  • Cambia formazione specifica che viene unificata in un modulo unico di 6 ore senza distinzione per livello di rischio.
  • Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).

Corsi per Attrezzature ed Ambienti Specifici

  • Introdotti corsi per nuove attrezzature: caricatori, carriponte, macchine agricole raccoglifrutta.
  • Formazione in ambienti confinati portata a 12 ore.
  • Aggiornamenti quinquennali (4 ore minime per attrezzature, ambienti confinati inclusi).

Formazione per ASPP e RSPP

  • Confermate le precedenti disposizioni del 07/07/2016 per ASPP e RSPP.
  • Corso di abilitazione strutturato in 3 moduli: A e B valido per tutti e C per i responsabili.
  • Le specializzazioni diventano 5, in quanto il settore della Pesca viene scorporato dall’agricoltura
  • Il settore B – Estrazione di minerali da cave è stato tolto dal modulo delle costruzioni
  • Rimane invariato l’Aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.

Formazione per i Coordinatori CSP/CSE

  • Confermate le precedenti disposizioni ai sensi dell’art.98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.del 07/07/2016 per ASPP e RSPP.
  • Rimane invariato l’Aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore.

Le nuove Modalità di erogazione

L’Accordo stabilisce con precisione quali modalità di formazione sono ammesse. Eccole:

  • In presenza: modalità preferita per i corsi pratici o ad alto rischio.
  • Videoconferenza sincrona: consentita per molte tipologie di corsi.
  • E-learning: solo per specifici moduli teorici, con requisiti tecnici stringenti.
  • Modalità mista: possibile combinazione di e-learning e aula.

Soggetti Formatori: ecco i requisiti

L’Accordo chiarisce anche chi può erogare formazione, suddividendo i soggetti in tre categorie:

  1. Istituzionali: enti pubblici, INAIL, università, Vigili del Fuoco, ordini professionali.
  2. Accreditati: enti di formazione accreditati a livello regionale, con almeno 3 anni di esperienza documentata.
  3. Paritetici o di settore: organismi bilaterali, associazioni datoriali o sindacali, fondi interprofessionali.

Tempistiche di adeguamento

Per permettere un passaggio graduale al nuovo sistema formativo introdotto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, è prevista una fase transitoria di 12 mesi durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo le precedenti disposizioni.

Inoltre, l’obbligo di formazione per i datori di lavoro, introdotto per la prima volta in modo generalizzato, dovrà essere assolto entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, ossia entro il 24 maggio 2027.