Libretto di impianto obbligatorio per redigere l’APE
Devi Redigere un APE – Certificato di Prestazione Energetica e non sai se chiedere il libretto di impianto? Sai per quali impianti è obbligatorio avere il libretto di impianto?
Il DPR 74/2013 ha reso obbligatorio il libretto per tutti gli impianti termici per la climatizzazione, anche con pompe di calore e condizionatori d’aria anche di piccola potenza, purché fissi.
Si considera impianto termico qualunque impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ed indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata (elettricità, combustibili gassosi, liquidi e solidi), comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono considerati impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.
Gli impianti di climatizzazione, sia di nuova installazione che esistenti, devono essere dotati del Libretto d’Impianto Termico rilasciato da un Installatore Certificato. Si ricorda che tale obbligo è a carico del proprietario dell’impianto. Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata F-gas. Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento. La potenza dell’impianto si calcola come la somma delle potenze utili delle macchine frigorifere che agiscono sullo stesso sistema di distribuzione.
Periodicità dei controlli agli impianti di climatizzazione
Tutte le norme relative al libretto d’impianto sono state introdotte dal D.M. 10 febbraio 2014, per quanto riguarda la periodicità dei controlli di legge si fa riferimento al DPR 74/2013, all’art.8 – Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa.
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW. I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria. In ogni caso occorre rispettare la periodicità dei controlli stabilita dal DPR 74/2013:
- ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100kW
- ogni 2 anni per impianti oltre i 100 kW di potenza
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