Lo sai che l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui nuovi settori soggetti a reverse charge?
Con la Circolare 14/E del 27/3/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di applicazione del meccanismo di assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile.
ll meccanismo fiscale dell’inversione contabile prevede che il prestatore di un servizio o il venditore di un bene non sia tenuto ad assolvere il pagamento dell’IVA e, conseguentemente, a emettere fatture che ricomprendano nel prezzo anche la quota di IVA.
Il pagamento dell’IVA viene, in questo caso, riservato al cessionario del servizio ovvero alla persona che ha commissionato un servizio o richiesto un bene e che è, nella prassi normale soggetto passivo di IVA.
Questo significa che la transazione è soggetta all’ imposta la quale è assolta dal compratore.
Veniamo adesso alle modalità di emissione di una fattura gestita secondo le regole del reverse charge. Lo schema è il seguente:
-Il venditore emette la fattura senza addebito di IVA con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972);
-Il destinatario integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta; registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti (rendendo
neutrale l’effetto della imposta sull’ acquisto).
L’obiettivo dell’estensione del meccanismo dell’inversione contabile è quello di ridurre al minimo il pericolo di evasione dell’imposta.
In particolare, il meccanismo del reverse charge, come rilevato nella circ. 14/E del 27/3/2015, è applicato ai seguenti settori:
– alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, resa nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
– alle prestazioni di servizi di pulizia negli edifici. A tal proposito il reverse charge non si applica se le pulizie consistono in disinfestazione o sono relative a strutture diverse da edifici, o sono rese nei confronti di privati (es.: condomini): in questi casi l’IVA è applicata con modalità ordinaria.
– alla demolizione di edifici;
– alla installazione di impianti in edifici incluse manutenzioni e riparazioni;
– al completamento relativo ad edifici incluse riparazioni;
– al settore energetico, in particolare, in caso di trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori.