Le Linee Guida non stabiliscono nulla di chiaro sui Soggetti Certificatori. Ai sensi dell’Art. 4 comma 1, lettera c del D. Lgs. 192/05, tale compito resta affidato a successivi decreti che definiranno i requisiti professionali e i crediti di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. In attesa di tali decreti, nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica, viene applicata la normativa nazionale, in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 115/08, art. 18, comma 6. Tale articolo ha disposto che fino a quando non verranno emanate opportune direttive, si applica l’allegato III del Decreto 115. Il punto 2, del predetto allegato, definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, ovvero:
“Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, che di professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati, egli deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.” L’allegato III del Decreto 115 dispone che:
“Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all’atto della sottoscrizione dell’Attestato di Certificazione Energetica, dichiarano:
a) Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) Nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.”
L’allegato III precisa anche:
“Qualora il tecnico abilitato sia dipendente o operi per conto di enti pubblici, ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza del punto precedente, è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interessi pubblico proprio di tali enti ed organismi.”