Hai una successione testamentaria in cui il de cuius lascia i beni ad un solo erede minorenne. Quando hai aperto la pratica di successione ti avevano detto che era tutto facile. “Inserisci i dati, alleghi i documenti e invii”, ti hanno assicurato. E tu ci hai creduto.
Poi però ti sei trovato davanti a voci che non ti aspettavi: beneficio di inventario, decorrenza del termine di presentazione da impostare (se ricorrono i presupposti), EG8 per gli allegati, tutore con “Qualità 3”, IBAN con codice fiscale del titolare…
E lì hai pensato: “Ok, forse non è così semplice come dicevano.”
Hai cercato online, hai letto di Giudice Tutelare, di rappresentanza legale del minore, di ravvedimento operoso… ma la verità è che ancora non sai quale IBAN indicare, come inserire il tutore e dove caricare l’autorizzazione del Giudice (o la nomina del tutore).
Ci sbagliamo? Difficile.
Se stai leggendo, probabilmente ti stai chiedendo:
- “L’IBAN posso metterlo a nome di uno dei genitori? Il sistema lo accetta?”
- “Nel quadro eredi inserisco solo il minore o anche chi lo rappresenta?”
- “Serve l’ordinanza del Giudice o basta una delega dei genitori?”
- “Perché il ravvedimento non mi calcola tutto?”
Questa guida nasce proprio per questo. Ti spieghiamo, in modo chiaro e operativo, cosa selezionare, dove scrivere cosa e in che sezione allegare i documenti. Alla fine avrai una pratica completa e coerente, pronta per l’invio senza scarti.
Non serve essere un fiscalista: serve solo questa guida. Buona lettura!
Cosa ti serve (prima di iniziare)
Per partire senza intoppi ti bastano pochi documenti. Eccoli:
- Autorizzazione del Giudice Tutelare (ed eventualmente nomina del tutore)
È l’autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare con beneficio d’inventario o a
rinunciare per conto del minore. Se necessario (mancanza/impedimento del genitore o conflitto d’interessi), provvedimento di nomina del tutore.
- Dati anagrafici e codici fiscali
Servono quelli del minore e del rappresentante legale (genitore autorizzato o, se presente, tutore): nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale. - IBAN del dichiarante della successione
Lo userai per l’addebito delle spese di successione e il sistema ti chiederà il CF del titolare. - Testamento e documenti catastali
Copia dell’atto di testamento e delle schede/visure catastali del bene ereditato.
ATTENZIONE: con erede minorenne l’eredità si accetta con beneficio di inventario e serve l’autorizzazione del Giudice. Se manca uno dei due, la dichiarazione viene quasi sempre respinta.
Come compilare il Frontespizio
- Nei dati frontespizio e, tra le opzioni in basso, spunta “Accettazione con beneficio di inventario”.
- Compila “termine presentazione” con la data di nomina del rappresentante legale.
- Vai in “Dati dichiarante” e aggiungi il rappresentante legale (genitore autorizzato o, se presente, tutore) con Qualità “3 – rappresentante legale del legatario/erede (Tutore)”.
Risultato: da questo momento la pratica è presentata dal rappresentante legale per conto del minore e il sistema la riconosce correttamente.
Come compilare il quadro Eredi/Legatari
- Inserisci solo il minore come erede o legatario (a seconda di quanto prevede il testamento).
- Non aggiungere il tutore tra gli eredi: rimane dichiarante/legale rappresentante.
Domanda tipica: “Posso indicare uno dei genitori senza nomina?”
No: serve l’autorizzazione del Giudice Tutelare. La nomina del tutore si applica solo se manca/è impedito il genitore o c’è conflitto d’interessi.
Hai già l’ordinanza? Perfetto: procedi come sopra e la pratica viene riconosciuta correttamente.
Quale IBAN indicare
- Apri la sezione per l’ IBAN. (quadro EF-> SECONDA PAGINA)
- Nel campo IBAN inserisci quello del dichiarante (va bene anche se cointestato).
- Quando il sistema chiede il “Codice fiscale del titolare”, digita il CF del dichiarante (titolare dell’IBAN).
ATTENZIONE: non è possibile pagare in F24
Suggerimento: usa un IBAN “ITALIANO” (senza blocchi o limiti operativi)..
Dove caricare l’Autorizzazione del Giudice (o la Nomina del tutore)
- Apri la sezione EG8 – Atti/Documenti allegati.
- Carica il file pdf dell’Autorizzazione del Giudice (o la Nomina del tutore)
- Usa un PDF semplice con nome file semplice (niente caratteri speciali).
Il Software Successioni di Analist Group: la soluzione più semplice per chiudere la pratica
Se però non vuoi rifare ogni volta la trafila a memoria, c’è una scorciatoia semplice e affidabile, il Software Successioni di Analist Group, la scelta più intelligente per chi parte da zero.
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I suoi punti di forza:
- Allineato 2025: in linea con il Modulo di Controllo 2.3.0 (AE, 15/07/2025) e con il nuovo Ravvedimento Operoso (D.Lgs. 87/2024).
- Calcoli e controlli intelligenti: calcolo automatico delle imposte e validazione; verifica delle agevolazioni D, F, R, Q, N in base al grado di parentela.
- Import da visure SIT: acquisisci gli immobili dal nuovo formato SIT senza rieditare tutto a mano.
- Voltura Catastale Web: invio delle volture direttamente con la procedura, attiva dal provvedimento del 27/03/2025 e dalla data di effettiva attivazione resa nota sul sito AE.
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Detto fuori dai denti: se non vuoi ricordarti ogni dettaglio normativo ogni volta, lascia che il software te li suggerisca al momento giusto. Tu pensi alla pratica; agli scarti ci pensa lui a non farteli fare.
Problemi comuni
IBAN del genitore/rappresentante non accettato
Verifica che l’IBAN sia intestato/cointestato al genitore/rappresentante legale e inserisci il suo codice fiscale come titolare.
Non trovi il rappresentante legale
Non va nel quadro eredi. Inseriscilo in Dati Dichiarante con Qualità 3 – rappresentante legale.
Date incoerenti
Aggiorna “Decorrenza termine presentazione” secondo il caso:
- data di notizia legale della nomina del rappresentante;
- scadenza del termine per la formazione dell’inventario (accettazione beneficiata).
Salva e rifai il calcolo.
Domande frequenti
Come gestire il ravvedimento operoso?
Se sei in ritardo con la presentazione della successione e vuoi regolarizzare:
- Apri il quadro EF e spostati alla seconda pagina
- Clicca sul pulsante Ravvedimento operoso
- Inserisci la data del pagamento
- Clicca Calcola e conferma con OK
Dopo il D.Lgs. 87/2024, per violazioni commesse dal 1/9/2024, le riduzioni si leggono così: più paghi in fretta, meno sanzione paghi. Ecco le fasce in parole semplici:
- Entro 14 giorni: si applica una mini-sanzione giornaliera pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo (es.: al 10° giorno è ~0,833%, al 14° è ~1,166%).
- Dal 15° al 30° giorno: la sanzione diventa fissa all’1,25%.
- Dal 31° al 90° giorno: 1,39%.
- Dal 91° giorno e fino a 1 anno (o entro la dichiarazione dell’anno della violazione): 3,125%.
- Oltre 1 anno (sempre entro i termini di accertamento): 3,5714%.
Attenzione: a queste percentuali si aggiungono sempre gli interessi legali pro-rata.
Nel caso di minore straniero? Servono documenti validi in Italia (CF del minore e del rappresentante legale, atti esteri con Apostille/Legalizzazione + traduzione). L’autorizzazione del Giudice (o la nomina del tutore) va in EG8 → Nomina/Autorizzazione del tutore.
Posso indicare l’IBAN del minore?
Meglio se intestato o cointestato al rappresentante legale (genitore autorizzato o tutore): lo userai per addebiti/rimborsi e il sistema ti chiederà il CF del titolare.
Devo inserire anche il tutore nel quadro eredi?
No. Nel quadro eredi/legatari compare solo il minore. Il tutore va in Dati Dichiarante con Qualità 3 – rappresentante legale.
Serve sempre l’ordinanza del Giudice?
Sì: è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. La nomina del tutore serve solo se manca/è impedito il genitore o c’è conflitto d’interessi.
Rinuncia / accettazione con inventario: quando e da chi
Con un erede minorenne l’eredità si accetta solo con beneficio di inventario.
In pratica, il tutore/genitore agisce con autorizzazione del Giudice Tutelare, l’inventario si redige presso notaio o cancelleria del tribunale e se il chiamato è nel possesso dei beni,
l’inventario va fatto entro 3 mesi dall’apertura; poi ci sono 40 giorni per dichiarare l’accettazione o la rinuncia (altrimenti si diventa eredi puri e semplici).
Nota: per il minore non si decade dal beneficio per termini stretti; resta ferma la tutela fino a un anno dopo il compimento della maggiore età (art. 489 c.c.).
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