Sei un’impresa o un professionista alle prese con la gestione di una pratica Superbonus? Conosci tutte le novità per il 2021 introdotte dalla Legge di Bilancio in merito all’eco e sisma bonus al 110%?
I commi da 66 a 75 della Legge di Bilancio 2021 modificano la disciplina della detrazione fiscale al 110%. La novità più attesa è la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 31 dicembre 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021).
Vediamo nello specifico i dettagli:

  • Proroga della maxi detrazione al 30 giugno 2022 per gli edifici residenziali, al 31 dicembre 2022 per i condominii, 30 giugno 2023 per gli IACP. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5.
  • Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  • Viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
  • Il Superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
  • Viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008.
  • Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sono previste soglie di spesa diversificate per le categorie di immobili:
      • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
      • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
      • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
  • Vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio.
  • Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022.
  • L’assicurazione professionale esistente può essere integrata per la copertura del rischio di asseverazione stabilito dall’art. 119 del decreto Rilancio.

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