Il Superbonus cambia ufficialmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti Quater.

I Condomini passano dal 110% al 90% dal 2023 (ma la percentuale iniziale è salva per chi ha già presentato la documentazione), per le Unifamiliari entra in gioco il “quoziente familiare”, il Credito diventa fruibile in 10 anni.

Il Decreto Aiuti Quater cambia la pelle del Superbonus. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 176/2022 rivede, quasi totalmente, le logiche che, fino ad ora, avevano contraddistinto l’agevolazione fiscale che promuoveva gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per ogni tipo di abitazione privata o struttura pubblica.

Ecco come.

Superbonus Condomini al 90% dal 2023

La percentuale relativa all’agevolazione fiscale per i lavori Superbonus effettuati presso Condomini sarà rimodulata al 90%, rispetto al 110%, a partire dal 2023.

“Conserva” il 110% anche per il 2023 chi, entro il 25 novembre 2022 abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori (CILAS) o presentato la documentazione necessaria agli interventi di demolizione e ricostruzione del Condominio.

Per gli anni successivi, invece, resterà in vigore la già prevista rimodulazione: 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Superbonus Unifamiliari e Villette: al 90% dal 2023, ma c’è il “quoziente familiare”

Dal 2023 sarà possibile accedere al Superbonus 90% anche per abitazioni Unifamiliari e Villette solo per i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento dell’immobile. Ma a due condizioni:

  • che si tratti di “prima casa”
  • che i proprietari non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro all’anno).

Quest’ultima condizione terrà, comunque, conto del “Quoziente Familiare Edilizio”, ovvero dal calcolo dei redditi complessivi posseduti, per nucleo familiare, diviso tra i singoli componenti del nucleo familiare al quale sarà attribuito un coefficiente.

Per calcolare la soglia fissata a 15mila euro, quindi, occorrerà sommare tutti i redditi della famiglia e dividerli poi per un coefficiente determinato dal numero di membri del nucleo familiare.

Numero di parti
Contribuente
1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
un familiare
si aggiunge 0,5
due familiari
si aggiunge 1
tre o più familiari
si aggiunge 2

 

Il Superbonus 110%, comunque, verrà applicato fino al 31 marzo 2023 per la abitazioni Unifamiliari e le Villette che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Superbonus 110% per Onlus fino al 2025

Il Superbonus 110% resterà invariato per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e quelle di promozione sociale.

La detrazione del 110%, quindi, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Credito Fiscale fruibile in 10 anni

Come definito dal Decreto Aiuti Quater i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, invece che in 4-5 come previsto inizialmente.

Nel testo, comunque, si fa presente che la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non potrà essere oggetto di rimborso.