1. Superbonus, proroga Unifamiliari e Villette
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Il Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale: definitiva la proroga Superbonus 110% per Edifici Unifamiliari e Villette, confermate le modifiche ai circuiti per la Cessione del Credito Superbonus.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, il cosiddetto Decreto Aiuti, è definitivamente operativa la proroga delle scadenze Superbonus 110% previste per gli interventi riguardanti Edifici Unifamiliari e Villette. All’interno del testo, in vigore dal 18 maggio 2022, sono stati inseriti anche alcuni correttivi in merito al meccanismo di opzioni alternative per l’utilizzo del Credito Fiscale maturato da interventi Superbonus.

Superbonus, proroga Unifamiliari e Villette

Relativamente alla possibilità di accedere al Superbonus 110%, come noto, la proroga prevede, per gli Edifici Unifamiliari e le Villette, la proroga del termine per l’effettuazione del 30% dei lavori, ovvero il SAL, dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

Questo il passaggio presente in Gazzetta Ufficiale.

Al decreto-legge 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 119, comma 8 -bis , il secondo periodo è sostituito dal seguente «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».


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Superbonus, sempre consentita la Cessione del Credito ai correntisti

In merito alla gestione del Credito Superbonus è sempre consentito alle Banche la cessione del Credito a favore dei propri clienti professionali privati titolari di un contratto di Conto Corrente con la banca capogruppo senza facoltà di ulteriore cessione: questo sia nel caso di acquisto del Credito derivante  dallo sconto in fattura che in caso di cessione diretta da parte del beneficiario.

Qui il testo che modifica le lettere a) e b) dell’articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio:

«alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».


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