Verifica dei controlli di efficienza energetica
Vuoi essere sicuro di redigere un Attestato di Prestazione Energetica valido? Hai un impianto che non ha subito controlli da qualche anno e devi inserirlo nei tuoi documenti? Non preoccuparti perché stabilire se e quando effettuare controlli sul tuo impianto è semplice, basta consultare una semplice tabella.
La tabella è suddivisa per tipologia di generatore, di combustibile e di potenza termica. Ad esempio, nel caso di un generatore a biomasse, con potenza termica maggiore di 10Kw e minore di 100kw, il controllo deve essere eseguito ogni 2 anni.
Si ricorda che “L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessita’ di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”