L’attestato di prestazione energetica (APE) è obbligatorio nei casi seguenti:
- Atto di compravendita
- Contratto di locazione
- Annunci immobiliari presso agenzie autorizzate
Pertanto, per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’art. 6, comma 5 del D. Lgs. 192/2005, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Inoltre, il D.P.R 75/2013, oltre a dettare i criteri per diventare certificatori energetici, detta anche stringenti requisiti di imparzialità per i soggetti certificatori. Secondo l’art. 3 del DPR 75/2013 i certificatori abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato, dichiarano:
- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
[Rif. D.P.R. 75/2013, Art. 3, comma 1 D.Lgs. 192/2005, art. 6 comma 5]