Cosa cambia per la Certificazione Energetica dal 1° luglio 2015?
Il 1°luglio 2015 entreranno in vigore i decreti attuativi della Legge 90/2013 che forniranno:
- nuovi limiti e requisiti per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni importanti e per gli interventi di riqualificazione energetica,
- attuazione della direttiva 2010/31/UE, introducendo nuovi concetti come:
- Edificio a energia quasi zero: edificio con bassissimo consumo di energia primaria non rinnovabile;
- Edificio di riferimento: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente ai valori riportati in appendice del decreto stesso. Quest’ultimo punto modifica sostanzialmente il modo di certificare e di assegnare la classe energetica all’edificio oggetto di verifica.
- Nuovo modello di APE, le nuove Linee guida Nazionali, che ne definiscono la struttura, sono anch’esse in bozza e la loro pubblicazione e conseguente attuazione avrà tempi più lunghi rispetto ai decreti attuativi di cui sopra di addirittura 2/3 mesi. Il modello stesso è al momento contestato in molte parti che saranno verosimilmente soggette a modifiche sostanziali.
Nel modello di nuovo APE vengono introdotte delle faccine (sorridente, normale e triste), in modo che a prima vista si comprende subito la qualità degli elementi edilizi e degli impianti tecnico presenti nell’edificio, ovvero troveremo faccine in corrispondenza di:
- Fabbisogno Totale
- Qualità dell’ Involucro durante la stagione invernale, come parametro si considera QH_rif
- Qualità dell’ Involucro durante la stagione estiva, in questo caso allo stato attuale ci sono pareri discordanti se utilizare QC_nc,la trasmittanza periodica, oppure la temperatura operativa
- Qualità della parte impianto (sistema di emissione, regolazione, distribuzione, generazione)
Inoltre precisiamo che diviene obbligatorio inserire l’indice di calcolo relativamente ai servizi: raffrescamento estivo ed illuminazione.
Altra novità è importantissima e la nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli edifici, che prevede: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, E e G.
L’introduzione del nuovo decreto non implica alcuna ri-certificazione dei software: tutti i software di recente certificati riguardo alle UNI/TS 11300:2014 sono già in possesso dei requisiti che richiedono lo scostamento massimo dei risultati di calcolo del +/- 5%
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