Il 5 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (numero 283) il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che aggiorna il quadro normativo definito dal decreto del 26 giugno 2015.
Si tratta di un intervento molto atteso, che introduce modifiche rilevanti nel calcolo delle prestazioni energetiche, nella classificazione energetica degli edifici e nelle verifiche richieste per nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.
Il decreto è entrato in vigore dal 3 giugno 2026 su tutto il territorio nazionale.
Scopri TermiPlan
IL SOFTWARE PIÙ INTUITIVO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Redige APE, AQE e Relazione Legge 10/91. Verifica le prestazioni energetiche per le agevolazioni fiscali.
Le principali novità del Decreto Requisiti Minimi 2025
Il nuovo DM Requisiti Minimi porta un nuovo concetto di Edificio di Riferimento, l’uso delle misure/superfici LORDE e l’obbligo di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’Edificio di Riferimento è, probabilmente, il cuore della riforma. Nel DM 2015 l’edificio di riferimento era definito come un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superfici lorde), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
Nel DM 2025 diventa molto più “realistico” e più severo, difatti il suo aggiornamento prevede l’inclusione anche dei Ponti Termici, suddivisi per zona climatica, tipologia dimensioni interne ed esterne.
Ma, attenzione, solo alcuni Ponti Termici sono considerati nell’edificio di riferimento, in particolare: aggancio balcone, davanzale serramento, spalla, architrave e cassonetto sempre del serramento.
Come si può evincere da quanto detto, si è posta particolare attenzione alla valutazione dei ponti termici associati agli infissi ed alla loro incidenza nel calcolo. Questo significa che, due edifici con le stesse caratteristiche geometriche e costruttive, ma con un numero diverso di serramenti, avranno un’incidenza differente dei ponti termici e quindi un edificio di riferimento diverso.
Le caratteristiche termiche, con le relative tabelle di trasmittanza, e parametri energetici, con le tabelle delle efficienze medie dei vari sottosistemi, dell’edificio di riferimento restano invariate rispetto al DM 2015.
Importante è, anche, la suddivisione dei Ponti Termici in base alle dimensioni interne ed esterne, come possiamo notare tutti i pt, ad eccezione del primo aggancio balcone, hanno trasmittanze lineiche PSI interne ed esterne coincidenti. La lunghezza dei singoli ponti termici viene presa sempre dall’edificio reale. Altra differenza nel calcolo del coefficiente medio globale di scambio termico H’T che resta identico nella formula di calcolo ma si differenzia nei valori limite da rispettare.
Per edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di I LIVELLO, abbiamo oltre la distinzione per zona climatica, un nuovo fattore di suddivisione dato dal rapporto ex ante tra la superficie dei componenti finestrati e quella totale complessiva data da tutti gli elementi opachi e trasparenti. Ancora una volta si sottolinea l’importanza degli elementi vetrati,
L’altra novità fondamentale introdotta dal nuovo DM è data dall’utilizzo delle dimensioni esterne lorde ossia le superfici lorde.