Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici.
Informazioni contenute |
Stato di certificazioni energetiche1) I dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
2) I valori vigenti a norma di legge.
3) I valori di riferimento o classi prestazionali (per consentire al cittadino di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’abitazione in forma sintetica e anche non tecnica).
4) I suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione energetica.Norme tecniche1) Le norme tecniche di riferimento utilizzate e la loro conformità a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale.Metodologie di calcolo1) Le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
2) I metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini (tenuto conto delle norme di riferimento).Certificatori1) Requisiti professionali dei certificatori.
2) Criteri per assicurare l’indipendenza dei certificatori.Certificato1) Validità temporale massima dell’attestato di certificazione energetica.
2) Prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica in relazione:
- · ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio;
- · ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima (di entità significativa).
Validità
temporale
Massimo 10 anni
La validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento normativo e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi (climatizzazione estiva;illuminazione).
Rispetto alle normeLa validità massima dell’attestato di certificazione energetica è confermata solo se sono rispettare le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica.
Nel rispetto delle norme sono comprese le eventuali conseguenze energetiche di adeguamento degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle normative, l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllori efficienza energetica.
I libretti di impianto o di centrale (art.11, comma 9, D.P.R n. 412/1993 devono essere allegati (in originale o in copia) all’attestato di certificazione energetica.
Aggiornamento
Dell’attestato
L’attestato è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione (edilizio e/o impiantistico) che modifichi la prestazione energetica dell’edificio nei seguenti termini:
- · a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardano almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
- · a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione dell’acqua calda sanitaria che prevedano l’installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- · a ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che,fermo restando il rispetto delle norme vigenti,possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
- · facoltativo in tutti gli altri casi.