Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 n. 285, sono state variate le percentuali (da 50% a 60%, fino al 65% per edifici pubblici) di copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici dei nuovi edifici e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilite dal D. Lgs. 28/2011).
Nel suddetto decreto, al paragrafo 4 Allegato III, viene analizzato ed affrontato anche il caso in cui vi sia l’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di legge, in particolare viene stabilito che:
- L’impossibilita’ tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione e’ evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilita’ di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
- Nei casi di cui al punto 1, e’ fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
In TermiPlan, in caso di “impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi del D. Lgs 28/2011” basta spuntare la relativa opzione – presente nel pannello Dati Generali – per eseguire in automatico il calcolo specifico per questi casi.