21 – Il nostro caso riguarda una villetta bifamiliare dove abbiamo in corso una pratica SCIA, alternativa al permesso di Costruire del 2019, per la realizzazione di un sottotetto termico sovrastante l’unico piano in cui ricadono le due consistenze. Sono previste, anche, opere di adeguamento sismico e alcune riqualificazioni energetiche. Posso presentare oggi la SCIA di Variante in cui inseriamo la variazione di alcune finestre esterne e la costruzione anche di volumi tecnici per impianti tecnologici? Posso farlo anche senza presentare la CILAS per il Superbonus 110%? Inoltre, in caso di frazionamento di una stanza da un sub per successiva annessione al sub limitrofo, posso tenere in considerazione per il Sismabonus anche le opere per attuare questo ultimo intervento?

Come stabilito dalla Legge 108/2021, la CILA è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali al 110%. Tale obbligo viene meno solo per i lavori di demolizione e ricostruzione. Pertanto, ad oggi, deve presentare una CILA per il Superbonus. Ai fini del calcolo delle unità immobiliari che concorrono al tetto di spesa, va considerata la situazione iniziale in cui si trova l’immobile, anche se al termine dei lavori venisse effettuato un frazionamento. Avendo già un titolo edilizio all’esecuzioni dei lavori, conviene considerare l’immobile così com’è attualmente senza procedere al frazionamento.