Come stabilito nelle normative 2021 e chiarito dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso soggetto può ottenere l’agevolazione su massimo 2 unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Pertanto l’immobile in oggetto deve essere trattato come un condominio.
Ai fini del calcolo delle unità immobiliari che concorrono al tetto di spesa, va considerata la situazione iniziale in cui si trova l’immobile, anche se al termine dei lavori venisse effettuato un frazionamento o un raggruppamento.