La Legge 108/2021, attraverso la CILA per il Superbonus, non richiede lo stato legittimo dell’immobile. Ma la stessa, all’art. 119 comma 13-quater del Decreto Rilancio, prevede che resti impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento a cura dell’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione ai lavori. Pertanto tale difformità verrà comunque risolta anche dopo l’avvio dei lavori.