Il D. Lgs. 192/2005, nell’Allegato A al punto 30, definiva inizialmente la superficie utile come la superficie netta calpestabile dell’edificio.
Poi, il Decreto 22 Novembre 2012 ha modificato le definizioni dell’Allegato A dando questa definizione alla superficie utile:
“superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica”.