Tutti i fornitori che emettono fattura verso la Pubblica Amministrazione (anche sotto forma di nota o parcella) devono:
- produrre un documento in formato elettronico, denominato FatturaPA;
- trasmettere la FatturaPA attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica.
(Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013) L’obbligo è riferito sia agli Operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) che forniscono beni o servizi alle Amministrazioni Pubbliche, sia alle Amministrazioni stesse qualora abbiano il ruolo di “fornitore” verso altre Pubbliche Amministrazioni. Operatori economici e Pubbliche Amministrazioni possono anche avvalersi, previo accordo, di Intermediari per l’emissione, la trasmissione o la ricezione della FatturaPA, purché questi siano in grado di predisporre una FatturaPA secondo il formato previsto e di colloquiare con il Sistema di Interscambio secondo le regole stabilite dalla normativa. Per i fornitori esteri è attualmente prevista una deroga alla normativa.