Si, per le prestazioni professionali, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito come l’art.21, comma 4 lett. a), del DPR n. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi. Si può ricorrere alla fattura proforma o avviso di parcella, ossia una sorta di promemoria per il cliente con la somma dovuta. Il documento per essere a norma deve contenere:
- Descrizione dell’operazione
- Data di effettuazione
- Identificativi delle parti contraenti
Una volta che il cliente ha effettuato il pagamento sarà emessa la fattura elettronica vera e propria. Il proforma può essere consegnato con le consuete modalità (a mano o per posta elettronica) senza alcuna formalità dato che si tratta solo di un documento necessario a ricordare un obbligo di pagamento. La fattura elettronica vera e propria dovrà comunque essere emessa nei tempi prescritti, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione.